(massima n. 1)
Il privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo ad appalti per l'esecuzione di impianti di riscaldamento, per crediti che insorgano a favore di un consorzio di artigiani installatori termoidraulici, il quale non espleti direttamente l'esecuzione delle opere, ma si limiti ad assumere il lavoro che viene poi eseguito dalle singole imprese consorziate.