(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., relativa al privilegio generale mobiliare per crediti riconosciuto alle imprese artigiane, la qualificazione in termini di «attività artigiana» dell'attività imprenditoriale (in mancanza di una definizione del concetto di artigiano contenuta nel codice civile) deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge n. 860 del 1956 (poi abrogata dalla legge quadro n. 443 del 1985), sulla base del disposto degli artt. 1, 2, 3 della legge stessa, costituenti naturale integrazione (e, cioè, specificazione ed ampliamento) della norma di cui all'art. 2083 c.c. tanto sotto il profilo qualitativo (esercizio di attività economica di tipo commerciale) che dimensionale. L'impresa artigiana non è, conseguentemente, soltanto quella in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 860/56, risultando, invece, necessaria, per la corretta predicabilità della sua esistenza, una indagine circa la reale portata del concetto di «prevalenza», da rapportarsi, inevitabilmente all'attività dell'imprenditore artigiano all'interno del processo produttivo (art. 1 lett. b, art. 2 comma primo legge 443/85), e potendosi, per l'effetto, definirsi artigiana, e non capitalistica, l'impresa considerata sotto il profilo della remunerazione, ricavata dal suo titolare, che dovrà configurarsi come guadagno assimilabile ad un reddito da lavoro (con la maggiorazione dovuta al rischio d'impresa) e giammai assurgere al rango di vero e proprio profitto.