(massima n. 1)
In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione al passivo di un credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex art. 2751 bis, c.c., la qualifica dell'impresa individuale come artigiana cui si estende la disciplina relativa alla societą artigiana di cui all'art. 3 della legge n. 443 del 1985 postula la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, e la prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualitą, del titolare dell'impresa nel processo produttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la configurabilitą della qualifica di artigiano in capo al titolare di una impresa di autotrasporti assegnando valenza risolutiva alla circostanza che questi svolgesse una funzione di organizzazione del lavoro dei dipendenti e non si applicasse alla guida di automezzi, senza compiere alcuna valutazione in ordine alla deduzione, da parte dello stesso, di avere svolto attivitą manuale, in termini di carico, scarico e stoccaggio delle merci trasportate, e di manutenzione degli automezzi, avuto riguardo alla esiguitą del numero dei dipendenti dell'impresa).