(massima n. 1)
In tema di crediti nei confronti di consorzio agrario, derivanti dal conferimento di prodotti agricoli, la mancata riscossione della relativa somma, accompagnata dalla circostanza della corresponsione di interessi sulla stessa da parte del consorzio, non integra di per sé, in assenza della prova di un rapporto di deposito finanziario, distinto da quello di conferimento, una ficta traditio, idonea alla costituzione di un deposito irregolare, o alla novazione del precedente rapporto. Ne consegue che, in detta ipotesi, il credito derivante da detto conferimento non si trasforma in un diverso credito, e, pertanto, continua ad avere privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 4, c.c.