(massima n. 1)
Per effetto della declaratoria di illegittimitą costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.p.c. disposta dalla sentenza della Corte costituzionale 26 gennaio 1998, n. 1 nella parte in cui limitava il privilegio da esso previsto al prestatore d'opera intellettuale, tale privilegio compete a qualsiasi prestatore d'opera, indipendentemente dalla qualificazione come intellettuale della sua prestazione. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad un prestatore d'opera che era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata al passivo di un fallimento, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione).