(massima n. 1)
Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis c.c., in relazione all'art. 2749 c.c., e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 R.D. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata incolto per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito.