(massima n. 1)
La sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza da parte del giudice non implica che la firma debba essere leggibile, in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica. (Fattispecie in tema di ordinanza di declaratoria di inammissibilità di istanza di ricusazione).