(massima n. 1)
In tema di prova civile, prima di avvalersi delle presunzioni il giudice non è tenuto ad invitare la parte contro cui esse operano a fornire la prova contraria. Costituendo le presunzioni unicamente un procedimento logico cui la legge consente di collegare determinati effetti sul piano probatorio, la parte interessata può in sede di merito evidenziare gli elementi idonei a mostrarne le possibili carenze o le eventuali contraddizioni, ma non può addebitare al giudice un obbligo che non gli compete.