(massima n. 2)
La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioč gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietā della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non č legittimato - sostituendosi al primo - a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.