(massima n. 1)
Le fatturazioni di alcune prestazioni rese nell'esecuzione di un rapporto professionale non provano l'inesistenza di altre prestazioni (dello stesso tipo o di tipo diverso) non fatturate che ne costituiscano il completamento, perché il principio dell'art. 2709 c.c. (a norma del quale le scritture contabili degli imprenditori fanno prova contro di essi) si riferisce solo alle prestazioni che positivamente risultano dalle scritture e non allo stato complessivo dei rapporti che sono intercorsi tra le parti, e se consente di trarre dalla fattura accettata la prova dell'effettuazione della prestazione indicata non consente anche di supporre l'inesistenza di altre prestazioni.