(massima n. 2)
Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente dal vizio di extrapetizione la sentenza d'appello che aveva qualificato come "datio in solutum" il rapporto giuridico dedotto in giudizio, qualificato invece dal giudice di primo grado come compensazione di crediti reciproci).