(massima n. 1)
Il principio per cui la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta, non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o pia fogli, dei quali l'ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è prodotta, sempreché in quest'ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell'art. 2702 c.c. si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l'onere di proporre querela di falso.