(massima n. 1)
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, il cui contenuto può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi, e perciò anche (come nella specie) deferendo alla controparte giuramento decisorio sulla circostanza contraria a quella rappresentata in una dichiarazione di quietanza, al fine di contestare l'importo dalla stessa risultante.