(massima n. 1)
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in pił fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un'azione proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. in conseguenza dell'inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l'aveva rigettata sul presupposto erroneo dell'insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtł della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, cosģ ritenendolo invalido ed inefficace).