(massima n. 1)
La querela di falso postula — nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata — che quest'ultima sia stata riconosciuta (volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale.(Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente esclusa l'ammissibilità della querela di falso sul presupposto che le fatture impugnate con tale rimedio non risultavano sottoscritte).