(massima n. 1)
Il principio per cui nel conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente per usucapione, č data la prevalenza a quest'ultimo, nei confronti dell'acquirente per atto fra vivi successivo all'avvenuta usucapione, indipendente dal tempo di trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione, che ha natura dichiarativa, non č applicabile all'ipotesi in cui chi assume di aver acquistato per usucapione un fondo confinante, pretenda di esercitare la prelazione in occasione della vendita del fondo finitimo, poiché in tal caso, al fine di verificare l'anterioritą o meno dell'usucapione alla vendita del fondo finitimo, si rende applicabile l'art. 2644 c.c., che attribuisce la preferenza a chi abbia trascritto anteriormente il proprio titolo, non avendo l'alienante alcun altro mezzo, al fine di assolvere all'onere della notifica della proposta di alienazione, che non la visura dei registri immobiliari.