(massima n. 2)
Il trasferimento della ditta, necessariamente collegato a quello dell'azienda, ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, c.c., può aver luogo anche quando sia trasferita non l'intera organizzazione aziendale, ma solo un ramo di essa suscettibile di costituire un'organica unità, riproducente, sia pure su scala ridotta, le caratteristiche fondamentali dell'azienda originaria.