(massima n. 1)
La norma dell'art. 2556, primo comma, c.c., circa la forma scritta ad probationem dei contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietā o il godimento dell'azienda non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento della proprietā o il godimento dell'azienda formino oggetto di conferimento da parte dei membri di una societā di fatto, essendo a questa applicabili (art. 2297 c.c.) le norme sulla societā semplice, la cui costituzione č retta (art. 2251 c.c.) dal principio della libertā di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti.