(massima n. 1)
In tema di esclusione del socio dalla societą cooperativa e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltą di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, il procedimento di esclusione si perfeziona, non con la sola delibera societaria, ma con la successiva determinazione dei probiviri. Ne consegue che il termine per l'opposizione ex art. 2527 c.c. resta sospeso fino alla conclusione del procedimento davanti ai probiviri ed inizia a decorrere solo dalla comunicazione al socio dell'atto conclusivo del procedimento stesso. Nel caso poi in cui la societą abbia illegittimamente rifiutato al socio la tutela endosocietaria, il termine per l'opposizione ex art. 2527 c.c. non inizia neppure a decorrere.