(massima n. 1)
Qualora lo statuto di una cooperativa preveda il deferimento delle controversie tra societą e soci ad un collegio di probiviri, affinché sia assicurato il requisito di ordine pubblico della imparzialitą della decisione, č necessario che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite; ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto l'esclusione del socio, non č possibile procedere ad una valida nomina, non potendo il socio escluso partecipare alla relativa assemblea.