(massima n. 1)
In tema di esclusione del socio da una societą cooperativa, ove lo statuto preveda la facoltą di ricorrere ad collegio di probiviri, va distinta l'ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci (ovvero tra questi ultimi e la societą) da quella in cui esso rivesta la pił limitata funzione di organo interno alla societą stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali. Nella prima ipotesi, la delibera di esclusione non č direttamente impugnabile dinanzi all'autoritą giudiziaria, impugnabili essendo le. sole determinazioni del collegio dei probiviri, destinate, per l'effetto ad assumere il valore di decisioni arbitrali assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo rituale ovvero irrituale; nella seconda, avendo l'attivitą dell'organo di controllo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni hanno il solo effetto di rendere definitive (e, come tali, impugnabili) quelle adottate dagli altri organi societari, senza precludere in alcun modo il ricorso all'autoritą giudiziaria, essendo il collegio dei probiviri a differenza di quello arbitrale chiamato non a decidere di una controversia, ma a prevenirla.