(massima n. 1)
In tema di esclusione del socio da una societā cooperativa, la clausola staturaria che devolve ad un collegio di probiviri nominato dall'assemblea la risoluzione delle controversie che insorgano tra il socio e la societā, senza richiedere l'unanimitā o almeno il voto favorevole di detto socio, č inidonea a radicare una competenza arbitrale, per contrasto con il principio inderogabile secondo cui l'attribuzione agli arbitri, siano essi rituali o irrituali, del potere di definire la controversia postula necessariamente, a tutela del requisito dell'imparzialitā, che la loro designazione abbia luogo con il contributo di entrambe le parti, dalle quali soltanto essi traggono la loro legittimazione. Tale invaliditā non comporta peraltro la totale inefficacia della clausola, la quale conserva la propria operativitā sul piano endosocietario, nel senso che all'intervento del collegio viene attribuito il valore di un atto volto a prevenire la lite, che completa il procedimento di esclusione, ed č quindi soggetto all'impugnazione prevista dall'art. 2527, terzo comma, c.c.