(massima n. 1)
In tema di cooperative impegnate nell'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli, sottoposte a gestione commissariale, disciplinate dal decreto legge 4 settembre 1987, n. 366 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452), l'impugnazione avverso il provvedimento di espulsione adottato dal commissario governativo nei confronti del socio risultato assente dal posto di lavoro senza giustificato motivo (ex art. 12, terzo comma, del medesimo decreto legge), è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2527 c.c., non essendo a ciò di ostacolo né la particolare natura del commissario governativo e delle funzioni ad esso attribuite, non suscettibili di modificare il regime giuridico degli atti da lui posti in essere, né il silenzio del citato decreto legge, atteso che, ai sensi dell'art. 2517 c.c., anche le società cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni, in quanto compatibili, previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale.