(massima n. 1)
In tema di esclusione del socio da una società cooperativa, il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 2527 c.c. per l'opposizione avverso la relativa delibera, è frutto di una scelta del legislatore; e, non risultando quel termine oggettivamente irrisorio, al punto da porre in discussione l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, nessuna doglianza sulla sua congruità può trovare ingresso in sede giurisdizionale, neppure accampando difficoltà di notificazione dell'atto di opposizione alla sede legale della società.