(massima n. 1)
In forza dell'art. 2502 c.c. — nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 22 del 1991 (attuazione delle direttive CEE nn. 855/78 e 897/82) — e del richiamo in esso operato all'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, c.c., la deliberazione di fusione deve essere iscritta nel registro delle imprese (da individuarsi in base alla sede della società che la ha adottata) previo giudizio di omologazione, indipendentemente dalla circostanza che dalla fusione risulti una società di capitali ovvero una società di persone, non essendo rilevante, rispetto al descritto contesto normativo, la diversa disciplina della pubblicità degli atti costitutivi dei due tipi di società.