(massima n. 2)
La semplice inverosimiglianza o scarsa credibilità di un fatto, in quanto si discosti dall'id quod plerumque accidit, come non può essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, così non può di per sé costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilità del teste.