(massima n. 1)
La fusione per incorporazione tra società di capitali, pur comportando effetti più pregnanti di una semplice modifica dell'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria delle società che vi partecipano, con le maggioranze all'uopo previste, e non all'unaminità, a nulla rilevando che (come nella specie) lo statuto della società incorporante preveda una clausola di destinazione di una parte degli utili in beneficienza, giacché tale clausola non incide sulla comunione di interessi creata col contratto sociale e non è idonea, in linea di principio, ad eludere lo scopo lucrativo perseguito dalla società.