(massima n. 1)
L'obbligo fissato dall'art. 2432, terzo comma, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127 di attuazione delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Un tal diritto che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sé stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità in sé del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo.