(massima n. 1)
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 c.c., dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore fallimentare della società poi fallita, ex art. 146 legge fall.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, comma secondo, c.c., che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. L' onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.