(massima n. 1)
In ipotesi di società a responsabilità limitata composta da soli due soci (titolari ciascuno del 50% del capitale sociale) entrambi amministratori, è valida la deliberazione assembleare con la quale si decida l'azione di responsabilità nei confronti di uno di quei soci, il quale si sia astenuto dalla deliberazione, e con la quale il medesimo venga revocato dalla carica di amministratore. Infatti, relativamente all'azione di responsabilità, risulta raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 2393 c.c., e, quanto alla revoca dalla carica di amministratore, v'è stato il voto favorevole dell'altro socio-amministratore, titolare di una quota ben superiore al quinto del capitale sociale, come prescritto dal terzo comma della stessa norma. La validità di una siffatta deliberazione permane anche nel caso che lo statuto sociale prescriva la maggioranza assoluta dei voti per tutte le deliberazioni assembleari, posta l'illegittimità della norma statutaria che fissi maggioranze superiori a quella prevista dalla legge per la deliberazione dell'azione sociale di responsabilità.