(massima n. 1)
Il principio posto per le società di capitali dall'art. 2332 cod. civ. secondo cui le cause di nullità del contratto di società si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone.