(massima n. 1)
Il principio stabilito dall'art. 2289 c.c. - a norma del quale in tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio la liquidazione della sua quota č fatta in base alla situazione patrimoniale della societā nel giorno in cui si verifica lo scioglimento - comporta la computabilitā del valore di avviamento nella quota di liquidazione spettante al socio uscente, al fine di evitare l'ingiusta locupletazione, che altrimenti ne conseguirebbe, di colui ii quale continua ad avvalersi dell'organizzazione alla quale l'avviamento inerisce e giova.