(massima n. 1)
L'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, č viziata da mera irregolaritā, poiché il vizio di costituzione del giudice, che č deducibile come motivo di gravame, č ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'ordinanza di interruzione del processo č viziata da nullitā solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.