Cassazione civile Sez. I sentenza n. 960 del 28 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella specie, società in nome collettivo), l'art. 2289, terzo comma, c.c., nel porre a favore e a carico di detto socio rispettivamente gli utili e le perdite inerenti ad «operazioni in corso» alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla società in base a condono fiscale attinente a violazioni commesse precedentemente al recesso, anche se richiesto in epoca successiva — sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione agevolata — in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti ad estinguere un debito già sorto.

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