(massima n. 1)
All'esclusione dell'accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili gli art. 2286 e 2287 c.c. disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 c.c., non ravvisandosi incompatibilità né con l'art. 2318 c.c., che attribuisce solo agli accomandatari la facoltà di diventare amministratori della società, ma non esclude la nomina di terzi, né con il regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori medesimi, previsto dall'art. 2319 c.c., in quanto non incidente sul perdurare del rapporto sociale.