(massima n. 1)
Il fallimento di una societą e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la societą rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta societą ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacitą, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.