(massima n. 1)
L'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per le societā semplici, ma applicabile, in virtų del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle societā in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto č necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della societā, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societā. La norma č diretta ad impedire che la societā possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessitā di procedere a consultazione, per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi. Essa, quindi, presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari, con la conseguenza che essa non č applicabile allorché sussista un grave disaccordo tra i soci (che, nel caso di specie, aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario).