(massima n. 1)
In tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta del committente di risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni causati dalla condotta illecita del prestatore, potendosi profilare una responsabilitą extracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, come precisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamente denunziati.