(massima n. 1)
Il requisito dell'immediatezza dell'intimazione del licenziamento in tronco rispetto alla mancanza che ne ha costituito la ragione la sussistenza della quale deve essere provata dal datore di lavoro č elemento essenziale per la configurabilitā di un licenziamento per giusta causa, atteso che il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il provvedimento espulsivo viene adottato, ed il momento nel quale il fatto posto a fondamento dello stesso č stato posto in essere, ovvero č giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta ragionevolmente a significare la compatibilitā del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed esclude, quindi, la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento avente immediato effetto risolutivo, e cioč di una causa tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto ai sensi dell'art. 2119 c.c. Detto requisito deve essere comunque inteso in senso relativo, dovendosi tener conto, nel valutare le cause di un eventuale notevole intervallo di tempo tra mancanza e licenziamento, anche dei tempi occorrenti per accertare convenientemente, e poi ricostruire e valutare, la condotta del lavoratore, come pure l'eventuale complessitā, in concreto, della struttura organizzativa imprenditoriale del datore di lavoro o della peculiare posizione lavorativa dello stesso dipendente, che possano far ritardare il momento della percezione, e quindi dell'accertamento, dei fatti contestati come giusta causa.