(massima n. 1)
In presenza di una successione di comportamenti la cui somma determina il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all'episodio che determina il superamento del limite che giustifica il licenziamento. Quanto ai comportamenti pregressi, mentre è necessario che ne sia stata portata a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa del datore di lavoro in tempo utile perché possa evitarne la reiterazione, non è configurabile a carico del datore di lavoro l'ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza e fondamento di una più grave sanzione (rimanendo salva l'eventuale configurabilità di una responsabilità — di tipo risarcitorio — del datore di lavoro per violazione dei principi di correttezza e buona fede, nel caso in cui la mancata adozione di provvedimenti disciplinari per determinate inadempienze sia atta a fuorviare il dipendente sulla rilevanza ad esse attribuita). (Nella specie il giudice di merito, nella sentenza in sede di legittimità confermata, aveva evidenziato circostanze — richiami verbali e scritti denuncianti l'intollerabilità dei comportamenti addebitati al lavoratore — dalla S.C. ritenute contrastanti con l'ipotesi che l'astensione da misure disciplinari fosse interpretabile come attribuzione di irrilevanza ai comportamenti contestati, piuttosto che come espressione di un affidamento nelle capacità di ravvedimento del lavoratore).