(massima n. 1)
Con riferimento alla tempestivitą della contestazione di plurimi addebiti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, č illegittimo il comportamento del datore di lavoro che in una condotta progressiva sostanzialmente unitaria del lavoratore ravvisi la successione nel tempo di una pluralitą di violazioni disciplinari e quindi, scomponendo tale condotta in pił fatti illeciti, utilizzi il fatto addebitato successivamente per contestare la recidiva rispetto a quello contestato per primo, risultando in tal caso violato il principio dell'immediatezza della contestazione che impone di non frapporre indugi tali da determinare un cumulo di addebiti.