(massima n. 1)
In tema di liquidazione concorsuale dell'ereditą beneficiata, avvenuto il regolare deposito dei prezzo di una vendita di beni ereditari debitamente autorizzata ed effettuata, i privilegi gravanti sui beni stessi rimangono, ai sensi dell'art. 499 c.c., irrevocabilmente estinti, ancorché successivamente, dopo il definitivo esaurimentodella procedura di liquidazione, venga accertato il difetto delle condizioni necessarie per l'acquisto o la conservazione del beneficio d'inventario.