[1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivitą di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitą stessa, nonché per la responsabilitą civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.]