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Articolo 4 Legge quadro sul volontariato

(L. 11 agosto 1991, n. 266)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Legge quadro sul volontariato

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivitą di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivitą stessa, nonché per la responsabilitą civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.]

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