Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
[1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princģpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.]