Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30 ter, 52, 53 e 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento(1).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.