1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata(1).
Note
(1)
Tale articolo è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.