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Articolo 14 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

Dispositivo dell'art. 14 Legge sull'ordinamento penitenziario

I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari(1).

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche(2).

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali(3).

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido(4).

L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta(5).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(4) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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