1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".