(1) La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
Note
(1)
Il d.lgs. n. 5/2006 ha abolito il procedimento di riabilitazione previsto dagli artt. 142-145 del testo previgente della legge fallimentare, oggi sostituito dal procedimento di esdebitazione.