(1) Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (2), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182 quinquies (3) e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. (4).
Note
(1)
Articolo introdotto
ex D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.
(2)
Le parole "
o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3" sono state introdotte, in sostituzione della precedente formulazione, dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(3)
Le parole "
nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies" sono state introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(4)
L'ultima parte dell'articolo (da "
e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ... ") è stata aggiunta dal D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2015, n. 20.